Nove candidati da escludere e una graduatoria da rideterminare, con il ricorrente che dal tredicesimo posto si ritrova in posizione utile tra i vincitori. È destinata a produrre effetti importanti sulla selezione pubblica bandita dal Comune di Soverato per l’assunzione, a tempo pieno e determinato per tre anni, di dieci funzionari assistenti sociali presso l’Ambito territoriale n. 3 la sentenza con cui il TAR Calabria ha accolto il ricorso presentato da un partecipante.
Il Tribunale amministrativo ha annullato gli atti impugnati nella parte in cui non era stata disposta l’esclusione o la decadenza dei candidati risultati privi della conoscenza della lingua inglese e, in un caso, anche delle competenze informatiche.
Il ricorrente, difeso dall’avvocato Carlo Catarisano, si era classificato al tredicesimo posto con 25,5 punti. Dopo aver ottenuto l’accesso agli atti della procedura, aveva però rilevato un elemento destinato a diventare decisivo davanti ai giudici: nove dei dodici candidati che lo precedevano in graduatoria risultavano aver ricevuto un “NO” nella casella relativa alla conoscenza della lingua inglese. Per una candidata il “NO” riguardava anche le competenze informatiche.
La questione ruotava intorno alla natura di queste conoscenze. Il bando le indicava infatti espressamente tra i «requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione», prevedendone il possesso a pena di esclusione o decadenza.
LE DICHIARAZIONI DEL SINDACO DANIELE VACCA
L’Amministrazione comunale di Soverato prende atto della sentenza n. 1600/2026, pubblicata il 19 agosto 2026, con la quale il TAR Calabria si è pronunciato sulla procedura selettiva per l’assunzione a tempo determinato di dieci funzionari assistenti sociali presso l’Ambito territoriale sociale di Soverato.
Il Tribunale ha accolto il ricorso proposto da un concorrente, ritenendo che, alla luce dell’interpretazione delle disposizioni del bando, la conoscenza della lingua inglese e degli elementi di informatica dovesse costituire un requisito di partecipazione, da possedere a pena di esclusione o di decadenza. Secondo la sentenza, la relativa verifica avrebbe dovuto svolgersi quale vaglio distinto e autonomo rispetto alla valutazione delle materie professionali.
Il TAR, per tali ragioni, ha disposto l’annullamento degli atti impugnati nella parte in cui non era prevista l’esclusione o la decadenza dei candidati per i quali era stata accertata la mancata conoscenza della lingua inglese e, in un caso, anche delle competenze informatiche.
Il Tribunale amministrativo ha rilevato, al contempo, le peculiarità e difficoltà, anche interpretative, della vicenda; e, su tali basi, ha disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Nel pieno rispetto delle decisioni dell’Autorità giudiziaria, l’Amministrazione ha già avviato, con gli uffici competenti e con i propri legali, l’esame degli effetti della sentenza e degli adempimenti conseguenti, inclusa la valutazione della sussistenza dei presupposti per proporre appello al Consiglio di Stato.
Le determinazioni necessarie saranno assunte con tempestività, nel rispetto della legalità e della trasparenza, per assicurare la corretta esecuzione della decisione, la continuità dei servizi sociali e la tutela dell’interesse pubblico e dei cittadini beneficiari dell’Ambito territoriale sociale.
L’Amministrazione fornirà tempestiva comunicazione degli sviluppi non appena concluso l’esame tecnico e giuridico della pronuncia. © RIPRODUZIONE RISERVATA




