Si complica la situazione legata al rinnovo delle concessioni balneari a Soverato. Viene impugnata anche la seconda delibera di giunta con cui l’esecutivo dava mandato al dirigente del settore di procedere al rilascio dei rinnovi.
La consigliera Azzurra Ranieri (in veste di amministratore e legale rappresentante di due società) deposita i motivi aggiunti chiedendo al Tar l’annullamento dell’atto. Un passo dovuto per tenere in vita la causa che si sarebbe dovuta discutere il 27 marzo.
A rischiare l’apertura non soltanto gli stabilimenti balneari, ma tutte le attività che sorgono sul demanio, tra cui il circolo velico, la lega navale e i titolari del locale lunapark.
Si allungano, così, i tempi per comprendere il destino delle attività soveratesi dopo la nuova deliberazione di giunta con cui, nella sostanza, si è dato esecuzione e applicazione a quanto disposto nella precedente deliberazione, ritenuta illegittima dai ricorrenti che hanno ribadito la loro posizione.
Per gli assistiti dell’avvocato Domenico Grande Aracri anche la delibera del 15 marzo risulta viziata da illegittimità derivata e appare censurabile anche sotto il profilo della correttezza istituzionale posto che, in relazione a una questione sub Judice, sarebbe stato doveroso attendere la decisione sulla sospensiva da parte del Tar e non deliberare a pochi giorni dall’udienza. Si giustifica così anche una richiesta di cautelare monocratica che, però, non viene accolta fissando una trattazione collegiale per il 17 aprile.
Si apre così un nuovo capitolo in cui si discuteranno le contestazioni di nullità della delibera per incompetenza: la nuova delibera di giunta, non viene considerata come un atto programmatico, ma come un atto di gestione che, secondo i ricorrenti “non può che essere di competenza del dirigente”.
Il documento, si specifica nelle osservazioni, “dietro la parvenza di un atto di programmazione (pur illegittimo) cela un palese atto di gestione dal momento che non consente al dirigente alcuna autonomia decisionale visto che a lui è imposto di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni allo scopo di differire sino al 31.12.2024. Anche nella denegata ipotesi che lo si volesse ritenere un atto di programmazione e di indirizzo non vi è chi non veda che sussiste l’incompetenza della giunta essendo una prerogativa del consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000, rappresentando l’organo di indirizzo e di programmazione”.
Tra le accuse poi quella di eccesso di potere ed erroneità dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti presupposti, illogicità manifesta ingiustizia, disparità di trattamento, abuso e sviamento di potere. Per i ricorrenti non sarebbero giustificabili le ragioni secondo le quali con la proroga si perseguirebbe l’interesse pubblico: “la conferma degli introiti- si sostiene ancora nel ricorso- in favore di Stato, Regione e Comune e preservazione dell’infrastruttura che, ove non utilizzata, vedrebbe accelerare dinamiche di deperimento per carenza di manutenzione, ben potevano essere tutelate con la predisposizione tempestiva dei bandi fermo restando che, in ordine a tale ultimo aspetto, il Comune può garantirlo attraverso la manutenzione ordinaria”. ©riproduzione riservata