Ancora tanta confusione, troppa nella cittadina di Soverato. Il Tar sentenzia sull’inefficacia delle proroghe del Comune di Soverato e questa al momento è l’unica certezza.
Viene accolto il ricorso proposto dalla Ranieri Group di Ranieri Antonio & C S.a.s. e Ranieri Group S.r.l., Ranieri Cantieri Nautici S.r.l., per tramite del legale rappresentante protempore Azzurra Ranieri, annullando la delibera della giunta comunale di Soverato dell’8 novembre 2023 con cui l’esecutivo rinnovava le concessioni esistenti al 31 dicembre 2024 e, parzialmente, la successiva delibera sempre a firma dell’esecutivo del 15 marzo 2024 con cui dava mandato al dirigente di settore Demanio di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni allo scopo di differire il termine di efficacia delle concessioni turistico-ricreative e nautiche da diporto sino al 31 dicembre 2024.
L’interesse qualificato dei ricorrenti
Nella sentenza si riconosce “l’interesse qualificato dei ricorrenti alla contendibilità delle concessioni demaniali marittime, evidentemente funzionali alla realizzazione del loro oggetto sociale. Un interesse che sussiste indipendentemente dalle probabilità, in concreto, di ottenere una delle concessioni demaniali, ove rese contendibili”.
La delibera con carattere dispositivo vestita da atto di indirizzo
Le delibere del Comune vengono considerate come un atto dispositivo vestito da atto di indirizzo per via della loro formulazione. Le delibere spiegano i giudici amministrativi “benché sotto la veste di atti di indirizzo, per la loro formulazione, in particolare della parte dispositiva, hanno l’evidente natura di provvedimento di attuale proroga automatica e generalizzata di tutte le concessioni demaniali marittime in essere”. Il tar ribadisce quindi “la propria adesione alla ricostruzione del sistema normativo nel senso che sia più possibile alcuna proroga automatica e generalizzata delle concessioni demaniali marittime”. Si richiama l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato “secondo cui le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono in contrasto con il diritto eurounitario. E dunque, ad oggi,-si legge nel documento- superato il termine del 31 dicembre 2023, sino al quale la medesima adunanza plenaria del Consiglio di Stato, aveva ritenuto non opportuno far operare la disapplicazione delle varie norme sulle proroghe, tutte le concessioni demaniali marittime la cui originaria durata è stata prorogata per effetto degli interventi legislativi via via succedutisi hanno cessato di avere efficacia. Le deliberazioni della Giunta non trovano così “alcuna giustificazione normativa nelle leggi di proroga dei titoli concessori, e la loro legittimità va valutata alla luce della direttiva europea che stabiliva la messa a bando delle concessoni. Dunque, l’automatica e generalizzata proroga delle concessioni demaniali marittime contenuta nelle deliberazioni impugnate è palesemente illegittima e come tale va annullata in accoglimento del secondo motivo del ricorso e dei motivi aggiunti.
Le determinazioni finali
La delibera dell’8 novembre 2023, va “conclusivamente annullata nella sua interezza, mentre quella del 15 marzo va annullata nella parte in cui ha dato mandato al responsabile del settore demanio di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni allo scopo di differire il termine di efficacia delle concessioni turistico ricreative e nautiche da diporto sino al 31 dicembre 2024, considerando tale data quale limite ultimo di conservazione dello stato attuale.
La delibera più recente, tra quelle impugnate, non va invece annullata nella parte in cui attribuisce al competente dirigente il compito di svolgere l’attività prodromica all’espletamento delle gare per la nuova attribuzione delle concessioni demaniali marittime. Va, a questo punto, sottolineato che dalla presente sentenza deriva, proprio in virtù della sussistenza di un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria tra le delibere di Giunta comunale annullate e i singoli e individuali atti di proroga, che questi ultimi rimangono privi di efficacia. Sul Comune di Soverato grava, quale effetto confermativo della sentenza, l’obbligo di mettere a gara tutte le concessioni demaniali marittime scadute, senza attendere ulteriori provvedimenti legislativi”.
Viene respinta la richiesta di risarcimento danni e vengono compensate le spese di lite.
La strada indicata al Comune
Il Tar suggerisce nella sentenza una strada nell’ “intimato compito di curare, nelle more dell’espletamento delle gare, i molteplici interessi pubblici e privati, eventualmente facendo applicazione, dietro richiesta degli interessati, dei tradizionali istituti del codice della navigazione, quali la concessione demaniale marittima provvisoria ai sensi dell’articolo 10 del d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328. Se la domanda di annullamento viene accolta a essere respinta è l’esosa richiesta di risarcimento di danni che non sarebbero né specificati né dimostrati mentre le spese di lite vengono compensate.