Nuova tegola sul Comune di Soverato: il Tar sentenzia sul ricorso presentato contro la proroga delle concessioni demaniali. Lo accoglie e di fatto rende nulla la delibera del 2024 con cui il Comune ha dato ai concessionari uscenti la possibilità di mantenere il titolo per avviare le attività che sorgono sul terreno demaniale. “Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)- si legge nel provvedimento- definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e,per l’effetto, annulla la delibera di Giunta del Comune di Soverato del 19 dicembre 2024”. Il tribunale regionale accoglie il ricorso proposto da Ranieri Group di Ranieri Antonio & C. S.a.s., Ranieri Group S.r.l., Ranieri Cantierinautici S.r.l. rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Grande Aracri, Francesco Scalzi, Salvatore Staiano e Chiara Scalzi.
Il tribunale richiama la sentenza che aveva emanato il 22 aprile 2024, riconoscendo l’interesse del ricorrente e la legittimità del ricorso e ribadisce quanto già sentenziato in passato negando la possibilità di proroga automatica delle concessioni. Il Tar sottolinea poi l’inutilità di invocare un accordo tra lo Stato italiano e la Commissione europea, secondo cui le amministrazioni potrebbero prorogare automaticamente le concessioni balneari sino al settembre 2027, e che legittimerebbe l’ultima proroga prevista dal legislatore nazionale: “e ciò sia perché non risulta esistente un documento scritto racchiudente tale patto; sia in quanto, in ogni caso, un simile accordo non potrebbe prevalere sulle norme dell’Unione europea”. Questa volta il Tar si esprime anche sull’impossibilità di applicare l’articolo 10 del codice della navigazione che non può essere utilizzato “allo scopo di superare situazioni di contingenza”. Una proroga delle concessioni insomma, secondo i giudici, esula dalla natura dell’istituto e rappresenta una chiara elusione delle regole concorrenziali imposte. Per il Comune tutto da rifare e la magra consolazione del non riconoscimento di un risarcimento a suo carico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
LEGGI ANCHE