Aveva ragione il Comune di Soverato: il Tar Calabria respinge il ricorso presentato contro l’ente pubblico a seguito di una vicenda che risale al 2022, legata alla revoca di un’autorizzazione per l’attività di noleggio con conducente. I fatti risalgono a tre anni fa quando il Comune, in piena estate, con una determina dirigenziale, aveva annullato l’autorizzazione rilasciata evidenziando una violazione del vincolo di territorialità. Per il ricorrente un provvedimento viziato da difetti istruttori e da un’errata interpretazione della normativa nazionale di settore, in una visione respinta dai giudici amministrativi. L’autorizzazione era stata rilasciata per realizzare il servizio NCC nel territorio di Soverato, con una rimessa ubicata in via Santicelli, ma chi l’aveva richiesta l’aveva poi trasferita a una società che realizzava prestazioni di servizio nei territori delle città metropolitane di Roma, Napoli e Milano. Un passaggio che ha sollevato le perplessità dell’Amministrazione comunale, che ha ravvisato una violazione del vincolo territoriale e una sostanziale delocalizzazione dell’attività. A sostenere le tesi del Comune l’avvocato Vincenzo Caridi che ha ben evidenziato come l’attività non venisse più svolta a favore della comunità locale, come richiesto dalla natura stessa del servizio NCC, ma era stata orientata in modo sistematico a territori ben lontani dalla giurisdizione del Comune autorizzante. Secondo l’Amministrazione, il trasferimento della licenza a una cooperativa romana e l’esercizio abituale del servizio fuori regione compromettevano la funzione pubblica dell’autorizzazione, che deve garantire un servizio complementare al trasporto pubblico locale. Una vicenda finita presto sul tavolo del Tar che ha sentenziato nei giorni scorsi, rigettando il ricorso e confermando la piena legittimità dell’atto impugnato. Secondo i giudici, il principio del vincolo di territorialità continua ad avere pieno valore nell’ordinamento vigente, pur con i correttivi introdotti dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 56/2020, che ha eliminato l’obbligo di rientro in rimessa tra un servizio e l’altro. Tuttavia, scrive il TAR, “la disponibilità di una rimessa nel Comune autorizzante non è sufficiente se non vi è anche un effettivo utilizzo della stessa”. Nel caso specifico, la prova documentale ha dimostrato come il servizio venisse prestato quasi esclusivamente nei territori del centro e Nord Italia, senza alcuna connessione sostanziale con la cittadina ionica. La sentenza richiama la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato ribadendo che “la prescrizione che la rimessa sia ubicata entro il territorio dell’ente è coessenziale alla natura stessa dell’attività da espletare, diretta principalmente ai cittadini del comune autorizzante”. Un precedente rilevante che rappresenta un chiarimento importante per l’intero comparto NCC, spesso al centro di tensioni normative e interpretative con il settore taxi. Il punto fermo resta che la liberalizzazione del mercato non può tradursi in una deregolamentazione totale, specialmente a scapito della funzione pubblica e locale che caratterizza il rilascio delle autorizzazioni.