Mentre sono ancora pendenti nuovi ricorsi sulla proroga delle concessioni demaniali per il 2025 , arrivano i verdetti per quelli che hanno infiammato l’estate 2024. Il Consiglio Stato si pronuncia sul ricorso proposto da Azzurra Ranieri, Ranieri Group di Ranieri Antonio & C S.a.s., Ranieri Group S.r.l. e Ranieri Cantieri Nautici S.r.l., contro il Comune di Soverato. Un anno fa si era impugnata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, che aveva annullato due delibere della giunta (quelle dell’ 8 novembre 2023 e del 15 marzo 2024 che trattavano delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative) fissando il termine del 31 dicembre 2024 per l’efficacia delle concessioni demaniali in corso. Nella sentenza che aveva pur dato ragione ad Azzurra Ranieri, erano stati constati due aspetti: la statuizione del TAR contenuta al punto 19 della motivazione, che suggeriva una linea di azione per il Comune richiamando l’articolo 10 del codice della navigazione come possibile “via d’uscita” (poi percorsa dall’ente soveratese per permettere alle attività di aprire nella stagione 2024) e il rigetto della domanda di risarcimento del danno, contenuta nel punto 20 della stessa sentenza.
Nell’esame della questione, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la decisione del TAR. In particolare, ha precisato che la statuizione al punto 19, pur non costituendo una decisione vincolante, rappresentava solo un “obiter dictum”, ovvero una riflessione del giudice senza valore di giudicato. In altre parole, la motivazione non imponeva obblighi specifici al Comune di Soverato, ma suggeriva solo una possibile linea di azione amministrativa per gestire i rapporti in corso, in attesa dell’espletamento delle gare per le nuove concessioni “posto che dall’accoglimento del ricorso derivava, in virtù della sussistenza del rapporto di presupposizione consequenzialità immediata, diretta e necessaria tra le delibere di Giunta comunale annullate e i singoli e individuali atti di proroga, la immediata inefficacia di questi ultimi, con possibili ripercussioni negative nei confronti dell’utenza del servizio”.
Ribadendo che, secondo la normativa vigente, le concessioni demaniali marittime non possono essere prorogate automaticamente, poiché ciò sarebbe in contrasto con il diritto comunitario, il Consiglio si Stato si è espresso sulla richiesta di risarcimento dei danni avanzata dalle appellanti, respingendola. Le delibere impugnate, nella visione dei giudici, rappresentano atti generali e programmatori che non avevano arrecato danni immediati alle ricorrenti che, per altro, non erano titolari di concessioni demaniali e non avevano utilizzato né fruito di alcuna concessione, elemento che rendeva infondata la loro richiesta di risarcimento. Si conferma quindi sostanzialmente la sentenza del Tar condannando gli appellanti alle spese di giudizio liquidate in 1500 euro per il Comune di Soverato e in 1500 per le aziende chiamate in causa direttamente Ranieri International e Motonautica F.lli Ranieri, per un totale di 3 mila euro.
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